La negoziazione assistita è un modo di risoluzione alternativa delle controversie che consiste in un accordo sotto forma di contratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a “cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati.
La negoziazione assistita, ispirata all’analogo modello francese, è stata introdotta in Italia con il D.L. n. 132/2014, che contiene “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
La nuova procedura di negoziazione assistita mira a portare i contenziosi fuori dalle aule dei tribunali, costituendo un’alternativa stragiudiziale (cioè non contenziosa) all’ordinaria risoluzione dei conflitti.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia (purché si verta in materia di diritti disponibili).
La negoziazione assistita è, addirittura, obbligatoria (come condizione di procedibilità della domanda giudiziale) per le richieste di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per quelle di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti gli € 50.000,00 (sempre che non si tratti di uno dei casi in cui è obbligatoria la mediazione: altro modo di risoluzione alternativa delle controversie).
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale: cioè la parte che, con l’accordo, si impegna a una prestazione o a un pagamento, può essere obbligata ad eseguire l’accordo.
La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le separazioni consensuali dei coniugi, per i divorzi (cessazione degli effetti civili del patrimonio o scioglimento del matrimonio), e per modificare le condizioni di separazione e divorzio.